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No alla vaccinazione dei minori senza il consenso dei genitori!

In seguito all’affermazione dell’Ufficio della sanità pubblica (UFSP) secondo cui un minore a partire dai 10 anni capace di discernimento può acconsentire da solo, ovvero senza il consenso dei genitori, alla vaccinazione contro la COVID-19, l'Associazione di avvocati e giuristi Virus des Libertés ha emesso un parere di cui vi proponiamo la traduzione italiana.


L’atto vaccinale nei minori,

in particolare contro la COVID-19:

chi decide e a quali condizioni?

Sintesi

Nel maggio 2021, l’UFSP ha dichiarato che i minori capaci di discernimento, a partire dai 10 anni, possono acconsentire da soli alla vaccinazione contro la malattia COVID-19. A nostro parere, questa affermazione non poggia su un ragionamento giuridico completo e pertanto è errata.


Determinazione della capacità di discernimento del minore di fronte a un trattamento medico

L’autorità parentale conferisce ai genitori molte responsabilità verso i loro figli, compresa quella di proteggere la loro integrità (cfr. supra 2. L’autorità parentale). Mentre i detentori dell’autorità parentale mantengono il diritto di decidere per il proprio figlio nella maggior parte delle questioni, generalmente un minore capace di discernimento può tuttavia esercitare da solo - e contro il parere dei genitori - i suoi diritti strettamente personali, compreso il diritto di acconsentire al trattamento medico.

In campo medico, la capacità di discernimento consiste in una maturità cognitiva, emotiva e sociale sufficiente per comprendere la diagnosi, le opzioni terapeutiche esistenti, gli effetti e il decorso prevedibile della malattia in caso di astensione o di ritiro terapeutico. La valutazione della capacità di discernimento del minore non riguarda il contenuto o la ragionevolezza delle decisioni, ma soltanto la capacità di comprendere la situazione, le diverse opzioni a sua disposizione e le conseguenze di accettarle o rifiutarle. Il medico non deve quindi giudicare se la scelta del paziente sia nel suo interesse o cosa farebbe una persona ragionevole nella stessa situazione, ma soltanto se il paziente, nel caso specifico il minore, è in grado di fare quella scelta (cfr. supra 2.2. La capacità di discernimento).

La capacità di discernimento del minore deve essere valutata in concreto e dipende segnatamente dall’età del paziente, dalla natura del trattamento e dalla sua necessità terapeutica. Non si può semplicemente presumere una capacità di discernimento soltanto in base a soglie di età. Data la complessità dei criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità di discernimento di un minore, soltanto un medico con competenze specifiche in psichiatria infantile o un medico che conosca particolarmente bene il bambino dovrebbe essere autorizzato a valutare tale capacità. I farmacisti, il personale dei centri di vaccinazione o il personale medico scolastico o qualsiasi altro personale sanitario che non ha mai, o solo sporadicamente, incontrato il minore non sono, a nostro avviso, i professionisti più idonei per valutare correttamente la sua capacità di discernimento (cfr. supra 3. I diritti strettamente personali e la capacità di discernimento).


Necessità di una maggiore protezione dei minori in quanto persone particolarmente vulnerabili

Tutti i minori, anche quelli capaci di discernimento, necessitano di una maggiore protezione, garantita segnatamente dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (RS 0.107) o dall’articolo 11 della Costituzione federale (Cost.) poiché non hanno sufficiente capacità di riflessione o autonomia sociale per determinarsi liberamente e proteggersi dagli attacchi alla loro integrità. Di fronte a talune decisioni mediche complesse, questa protezione è ulteriormente rafforzata e il solo consenso di un minore capace di discernimento non è sufficiente. D’altro canto, il rifiuto di un minore capace di discernimento di acconsentire a un atto medico deve essere sempre rispettato (cfr. supra 4. Il bisogno di maggiore protezione del minore).

La legislazione federale in materia di progetti di ricerca sull’essere umano (LRUm) o sui trapianti di organi conferisce, per esempio, ai minori – benché capaci di discernimento – uno statuto di «persona particolarmente vulnerabile». Pertanto, il consenso del bambino capace di discernimento non è sufficiente. Anche il rappresentante legale, in linea di principio il genitore, deve dare il proprio consenso. Questo doppio requisito si applica a maggior ragione quando il minore non trae alcun beneficio diretto dall’atto medico (cfr. supra 4.1. Il minore come persona particolarmente vulnerabile).

Per beneficio diretto si intende il vantaggio diagnostico, terapeutico o preventivo per la salute individuale del bambino. Quando il minore trae un beneficio diretto, come sottoporsi a un trattamento sperimentale per un minore malato di cancro, il solo consenso del minore capace di discernimento e del suo rappresentante legale è sufficiente. Al contrario, quando i progetti di ricerca non offrono un beneficio diretto, i principi di una maggiore protezione dei bambini ne autorizzano la realizzazione soltanto se soddisfano condizioni supplementari.


Accordo del rappresentante legale per l’atto vaccinale su minori, in particolare con il vaccino contro la malattia COVID-19

A differenza di altri trattamenti o interventi medici, la vaccinazione non è destinata soltanto a persone malate, ma anche e soprattutto a persone sane, prive di qualsiasi patologia. L’innocuità, su base individuale, e l’efficacia, su base individuale e collettiva, dell’atto vaccinale devono essere dimostrate con grande rigore, pena il cadere de facto nel campo della sperimentazione sugli esseri umani o, puramente e semplicemente, nel campo dei reati penali. Si può quindi ritenere che se la somministrazione di un trattamento inefficace è discutibile, il fatto che questo trattamento sia per di più tossico lo rende inaccettabile, a maggior ragione se è destinato a minori in buona salute e per motivi essenzialmente comunitari e non per un beneficio individuale (cfr. supra 6.1. In generale).

In base alle statistiche svizzere, è chiaro che la fascia d’età 0-19 anni non sembra essere colpita dalla Covid-19, né in termini di rischi gravi, o addirittura di morte, né in termini di sintomi complessi. Il beneficio della vaccinazione contro questa malattia, in particolare per questa categoria della popolazione, è quindi assai relativo, motivo per cui è opportuno considerare che la vaccinazione non ha alcun beneficio diretto per il singolo minore e, se tale beneficio esiste, è solo a livello comunitario. In queste condizioni, si può ritenere che, qualunque sia la fase di sperimentazione ufficiale della vaccinazione contro la COVID-19 in cui ci troviamo (attualmente è stata concessa soltanto un’autorizzazione di immissione sul mercato a durata limitata e i vaccini sono nella fase III), la mancanza di esperienza in merito ai potenziali effetti collaterali a medio e lungo termine e la mancanza di un beneficio individuale diretto dovrebbe indurci ad applicare i meccanismi di maggiore protezione, sviluppati in particolare nella LRUm e nella legge sui trapianti; tali meccanismi rispondono alle esigenze imposte dalle summenzionate convenzioni internazionali e dall’articolo 11 Cost. (cfr. supra 4.2. La mancanza di beneficio diretto come causa supplementare di vulnerabilità; 6.1. In generale; 6.2. Il vaccino contro la Covid-19 in particolare). In ogni caso, l’accordo scritto del rappresentante legale deve quindi essere richiesto per la vaccinazione di tutti i minori, anche se capaci di discernimento. Anche se l’autorizzazione ordinaria all’immissione in commercio dovesse essere concessa in un secondo tempo, il processo di maggiore protezione di cui sopra dovrebbe, a nostro avviso, rimanere in vigore, dato il nuovo impiego di questa biotecnologia per la vaccinazione e la mancanza di esperienza e di conoscenze scientifiche sugli effetti a lungo termine (cfr. supra 6.2. Il vaccino contro la COVID-19 in particolare).


Consenso libero e informato

Per essere valido, il consenso del minore e del rappresentante legale deve essere basato su informazioni neutre e complete, orali e scritte, date soltanto nell’ambito di un colloquio personale. Se il consenso di un minore capace di discernimento non è sufficiente, il suo rifiuto deve essere sempre rispettato (per l’elenco delle informazioni da menzionare, cfr. supra 6.3. Il consenso libero e informato del minore e del suo rappresentante legale). Oltre ad essere informato, il consenso deve essere completamente libero, ossia privo di qualsiasi pressione, minaccia o coercizione. Quando si tratta della vaccinazione contro la malattia Covid-19, il medico vaccinatore deve menzionare soltanto le considerazioni di carattere medico. Qualsiasi osservazione volta a far sentire in colpa il minore e/o il suo rappresentante legale, o a garantirgli un «ritorno a una vita normale», o a evitare la quarantena, l’esclusione dalla scuola, l’obbligo di indossare la mascherina, o anche a «riconquistare le propria libertà», deve essere considerata come una pressione inammissibile e un vizio del consenso (cfr. supra 6.3. Il consenso libero e informato del minore e del suo rappresentante legale).


Responsabilità del medico

Poiché gli incombe l’onere della prova della capacità di discernimento e del consenso libero e informato del bambino (art. 8 CC), il medico vaccinatore che vuole esonerarsi da ogni responsabilità deve, per proteggersi, osservare alcune regole di prudenza ogni qualvolta la situazione non richieda un intervento urgente[1], il che è segnatamente il caso della vaccinazione contro la Covid-19. Un medico scolastico, un farmacista o il personale dei centri di vaccinazione o qualsiasi altro medico che incontra il bambino per la prima volta o solo sporadicamente non è in grado di determinare la capacità di discernimento del minore e impegnerebbe direttamente la sua responsabilità. In ogni caso, il medico vaccinatore deve registrare nella cartella tutti gli elementi che gli hanno permesso di determinare la capacità o l’incapacità del paziente (cfr. supra 7. La responsabilità del medico vaccinatore). Solo nella misura in cui il medico abbia informato il paziente sulla possibilità di rischi ancora sconosciuti e non abbia formulato minacce mascherate o incitazioni di carattere emotivo, il medico può essere esonerato da ogni responsabilità qualora questi rischi si realizzassero.


Conclusione

Per concludere, l’affermazione dell’UFSP secondo cui un minore capace di discernimento può acconsentire da solo, a partire dai 10 anni, alla vaccinazione contro la COVID-19 è precipitosa. La presente analisi tende a dimostrare che in realtà la vaccinazione dei minori capaci di discernimento richiede, in tutti i casi e al minimo, il consenso libero e informato del minore e del suo rappresentante legale, in particolare alla luce dei principi stabiliti dalla legislazione internazionale e svizzera in materia di maggiore protezione dei minori e/o come persone particolarmente vulnerabili. Questi stessi principi consentono di mettere in dubbio la necessità di vaccinare i minori, in particolare quelli che non presentano fattori di rischio di complicazioni in caso di infezione con il virus SARS-COV-2 e addirittura di mettere in dubbio puramente e semplicemente la liceità della vaccinazione di tutti i minori vista la mancanza di beneficio diretto per questa categoria della popolazione.


[1] Benedetta Sara Galetti, pag. 127

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